Descrizione
Si ricorda che sono istituiti i Divieti di Transito nel territorio del Comune di Siziano, con le seguenti tempistiche:
- Dal 1° agosto 2025 per l'area di Campomorto
- Dal 1° settembre 2025 per il centro abitato di Siziano
L'orario delle limitazioni si estende dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 9:00.
Le limitazioni riguardano i soli mezzi di passaggio che non prevedono soste.
NON vi sono limitazioni di transito per i cittadini sizianesi o per coloro che, nella fascia oraria prevista, entreranno in paese per accedere alla propria sede di lavoro, per recarsi da persone ivi residenti, presso attività commerciali o servizi quali, a titolo esemplificativo, scuole, poste ecc...
Il passaggio dal centro abitato di Siziano è consentito anche per coloro che dovranno recarsi alla stazione di Villamaggiore.
È possibile presentare una autocertificazione accedendo al portale E-Civis https://sizianoonline.ecivis.it/iscrizioni per registrarsi e accedere alla propria pagina personale.
Si evidenzia che la documentazione deve essere trasmessa da parte del richiedente al protocollo del Comune di Siziano compilando il modulo online, accedendo al portale E-Civis https://sizianoonline.ecivis.it/iscrizioni, accedere alla propria area personale (in alto a destra).
Altra modalità di invio non è accettata in quanto non vi è il riscontro dell'avvenuta ricezione, quindi unica documentazione valida che può essere utilizzata in caso di controlli/sanzioni/ricorsi.
Se vengono accertate dichiarazioni non veritiere, le relative sanzioni previste dal DPR445/2000 sono le seguenti:
- Art. 75 - Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo71emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. - Art. 76 - Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile
In allegato:
- la locandina informativa;
- le FAQ per maggiori informazioni;
- le ordinanze di istituzione divieto di transito;