Disposizioni Anticipate di Trattamento

Ultima modifica 4 gennaio 2021

Scheda del servizio


Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Dal 31 gennaio è operativa la legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) c.d. legge sul “testamento biologico” o “bio testamento”.
Ogni persona maggiorenne (disponente) e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.


Le D.A.T. devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza del disponente medesimo. La decisione di redigere una DAT è assolutamente libera e volontaria.
L’Ufficiale di Stato civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all’identità e alla residenza del disponente nel Comune – e a riceverla.
Il soggetto che redige il suo biotestamento può nominare una persona di sua fiducia (il “fiduciario”), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario accetta la nomina con la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo che viene allegato alle DAT.
Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che deve essere comunicato al disponente.
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le disposizioni mantengono efficacia secondo le volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvederà alla nomina di un Amministratore di sostegno.
Con le medesime forme, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE DAT:
Le DAT devono essere consegnate personalmente dal disponente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, in duplice copia compilando e allegando la documentazione indicata:
• Carta di identità in corso di validità
• tessera sanitaria/codice fiscale
La copia originale delle DAT viene depositata presso l’Ufficio di Stato Civile.
Al disponente viene rilasciata copia della DAT sulla quale viene apposta ricevuta di consegna della dichiarazione.


» Anagrafe – Elettorale – Stato Civile


» Ministero Salute

Modello cosegna DAT in pdf
13-07-2021
Allegato formato pdf
Scarica